Patto di affiliazione
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Statuto ASSOCIAZIONE APIQA

Titolo I – Costituzione e finalità

Art. 1 – Definizione

L’Associazione APIQA è un’associazione di uomini e donne, libera, democratica, apartitica, aconfessionale, multiculturale, non ha scopo di lucro, è aperta alla collaborazione con altre Associazioni e favorisce le pari opportunità. È affiliata alla CGIL con modalità definite di intesa con la Confederazione tramite il Patto di Affiliazione. APIQA ha sede in Roma.

Art. 2 – Principi fondamentali

APIQA basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Assume i principi fondamentali della CGIL, del suo Statuto e del suo Codice Etico, e ad essi uniforma la propria azione sindacale.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione intende rappresentare con autonomia politica, giuridica e amministrativa, nonché di iniziativa, in forma organizzata, in Italia e all’estero, i quadri, i professionisti e i lavoratori di alta professionalità, per i quali sia richiesta un’elevata ed autonoma responsabilità decisionale e di controllo, all’interno di un rapporto di lavoro subordinato o non subordinato. A titolo indicativo e non esaustivo, tali figure professionali sono riferibili ai livelli 1 e 2 della classificazione ISCO 08, che ne consente il riconoscimento a livello internazionale, anche attraverso la denominazione sintetica di professional e manager, superando i limiti tipici del sistema di inquadramento dei CCNL e includendo il lavoro autonomo, non organizzato in forma di impresa e senza dipendenti. Tali figure sono solo parzialmente individuate dall’art. 2095 del C.C. e dalla Legge 190/85, nonché dagli artt. 2222 e 2229 del C.C. e dalle Direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, in tutti i settori del lavoro. La rappresentanza si estende inoltre ai soggetti di cui sopra in situazione di mobilità, nonché a quei lavoratori dell’area che sono in posizione attiva sul mercato del lavoro o sono interessati da provvedimenti di prepensionamento.

APIQA favorisce la costruzione di relazioni e il dialogo intersettoriale e intercategoriale, in una visione confederale e in un mercato del lavoro i cui confini settoriali appaiono sempre meno rigidi e più permeabili.

L’Associazione persegue l’unità sindacale dei quadri, dei professionisti e delle alte professionalità e delle loro Associazioni.

Ferma restando la titolarità contrattuale dei sindacati di categoria, esercitata con forme organizzative specifiche proprie, l’Associazione partecipa alla definizione delle linee contrattuali e alle varie fasi della contrattazione, attraverso la rete APIQA presente nelle categorie e nei territori, ma non esercita potestà ed attività contrattuale autonoma, se non in accordo, concorso o supplenza concordata con la CGIL e le sue categorie. A tal fine il patto di affiliazione con la CGIL regola le procedure riguardanti le forme concrete di partecipazione dell’Associazione alla definizione delle linee contrattuali specifiche, e all’esercizio di pareri obbligatori espressi dalla stessa in occasione di vertenze nazionali, territoriali o aziendali, nonché la costituzione di istanze organizzative di categoria.

Art. 4 – Scopi

L’Associazione ha funzione di promozione, tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al precedente articolo 3, nell’ambito dei principi fondamentali perseguiti dalla CGIL.

APIQA contribuisce alla rappresentanza unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori, realizzando, supportando e favorendo le politiche e le pratiche di inclusione organizzativa e contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori di cui all’articolo 3.

APIQA si impegna per la dignità del lavoro e lo sviluppo della democrazia economica e di impresa.

L’Associazione promuove adeguati strumenti organizzativi e giuridici attraverso i quali i quadri, i professionisti e le alte professionalità, dipendenti e non dipendenti, possano esercitare utilmente i diritti di rappresentanza attiva e passiva e praticare pienamente i diritti democratici in ambito lavorativo.

APIQA promuove il confronto e aderisce al dialogo e al rapporto con organizzazioni internazionali dei quadri, dei professionisti e delle alte professionalità, in particolar modo dell’Unione Europea.

APIQA pone tra le sue priorità l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita come strumento per l’innalzamento dei livelli professionali e la salvaguardia della posizione di lavoro di

ciascuno, nonché come strumento indispensabile per una cittadinanza democratica consapevole.

Valorizzando la partecipazione dei professional e manager alla vita sindacale, con le loro conoscenze, competenze, esperienze e relazioni, APIQA contribuisce all’elaborazione di settore e a quella generale della CGIL, sia per quanto attiene le politiche sindacali e contrattuali, sia in relazione alle politiche e pratiche formative.

Il ruolo dei quadri, dei professionisti e delle alte professionalità, all’interno dell’azienda e del sistema economico, comporta sempre più l’assunzione di livelli di responsabilità rilevanti non solo in ambito strettamente aziendale e produttivo, ma anche rispetto alla società tutta. APIQA promuove ogni possibile iniziativa culturale, politica e di sostegno organizzativo e giuridico affinché l’impegno produttivo dei professional e manager possa coincidere con le loro responsabilità sociali e civili.

APIQA ha tra le sue priorità quella di promuovere il rispetto delle diversità e le pari opportunità e pertanto favorisce parità di condizioni all’interno del mercato del lavoro e per l’accesso a posizioni di responsabilità nei settori produttivi e nell’ambito stesso delle strutture sindacali.

Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti, l’Associazione si doterà di strumenti e strutture proprie o stipulerà e sottoscriverà accordi e convenzioni, in particolare con le strutture della CGIL o ad essa collegate.

Titolo II – Associati Art. 5 – Iscrizione all’Associazione

Apiqa auspica e favorisce l’iscrizione alle Categorie della Cgil.

Apiqa, in accordo, concorso o supplenza concordata con la CGIL e le sue Categorie, svolge funzioni di rappresentanza dei lavoratori con qualifica di Quadri e Alte Professionalità, dipendenti e autonomi, iscritti alla stessa e alle Categoria della Cgil, in quest’ultimo caso sulla base e nelle modalità previste dal Patto di Affiliazione.

Possono iscriversi all’Associazione tutte le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti e non dipendenti, operanti nelle attività di cui all’art. 3 e non iscritti alle Categorie della Cgil.

In entrambi i casi, vale quanto previsto dal Patto di Affiliazione con la CGIL, nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti.

Le domande di iscrizione diretta all’Associazione devono essere inviate dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalle Apiqa Regionali dove presenti, alla struttura nazionale di APIQA, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione stessa.

A tutela dell’Associazione, le domande di iscrizione vengono respinte in caso di gravi condanne penali, sino alla espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista, razzista, omofobo).

Questi casi rappresentano altresì causa di interruzione del rapporto associativo con APIQA. Con l’iscrizione il lavoratore, che non sia già iscritto alla CGIL, è impegnato al pagamento dei contributi associativi, e riceverà la tessera annuale dell’Associazione. Le quote associative complessivamente versate dagli iscritti ad APIQA non potranno essere inferiori a quelle della categoria CGIL di riferimento. I lavoratori di cui all’art. 3, che aderiscono all’Associazione e sono iscritti alla CGIL, non hanno ulteriori obblighi di contribuzione all’Associazione. Le somme versate a titolo di contributo associativo non sono né rivalutabili e né rimborsabili, in nessun caso. Pertanto, in caso di scioglimento dell’Associazione, di recesso o di esclusione, non potrà farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione dai soci. Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte.

Possono altresì aderire ad APIQA:

Associazioni di lavoratori aventi caratteristiche professionali richiamate nell’art. 3 e con finalità associative affini a quelle di APIQA. In questo caso le quote associative saranno definite in accordo con le associazioni.

Professionisti e alte professionalità che lavorano con contratti individuali, a partita IVA o con altre forme contrattuali, che non fanno riferimento a nessun CCNL vigente e comunque non organizzati in forma di impresa. Condizioni e quote saranno definite con regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

Art. 6 – Decadenza

La qualità di associato cessa con il mancato rinnovo della tessera associativa, per delibera del Direttivo nazionale, per atti individuali contrari ai principi e alle norme dello Statuto.

Titolo III – Organizzazione

Art. 7 – Organi statutari

Sono organi deliberanti:

il Congresso;

il Comitato Direttivo.

Sono organi esecutivi::

il Presidente

il Comitato Nazionale di Presidenza .

È organo di controllo amministrativo:

il Collegio dei Sindaci Revisori.

È organo di giurisdizione disciplinare interna:

il Comitato dei garanti.

Art. 8 – Articolazione territoriale

L’Associazione può avere articolazioni territoriali. L’istituzione di articolazioni territoriali, prive di autonomia giuridica e amministrativa, è da considerarsi prassi comune per lo sviluppo dell’Associazione. Il livello territoriale è normalmente individuato con la dimensione regionale, ma per rispondere a specifiche esigenze locali, possono essere istituiti, sia per quanto riguarda la struttura organizzativa sia per gli organismi, livelli più prossimi, ad esempio provinciali o di Camera del Lavoro, oppure più ampi, ad esempio interregionali. Ognuna di queste scelte andrebbe concordata con i corrispondenti livelli dell’articolazione territoriale della CGIL, sebbene non sussistano vincoli formali.

A livello territoriale, APIQA può assumere le forme organizzative ritenute più idonee alle specificità locali ed alle esigenze di sviluppo, ricercando l’accordo con le CGIL territoriali. A puro titolo esemplificativo e non vincolante, l’organismo direttivo territoriale può assumere la forma del Direttivo o del Coordinamento. In ogni caso, l’organismo collegiale deve tendere a garantire la rappresentanza delle diverse realtà locali, professionali e di categoria, nonché

gli equilibri di genere, e deve eleggere al suo interno il Presidente territoriale di APIQA, cui spettano le funzioni esecutive e di rappresentanza politica.

Art. 9 – Articolazione di categoria

Consulte, coordinamenti o comitati di lavoratrici e lavoratori ricadenti nell’ambito definito all’art. 3 del presente Statuto possono essere istituite nelle aziende e nei settori di riferimento delle Categorie CGIL, ai diversi livelli territoriali, possibilmente condividendo con le stesse categorie scelte e percorsi. Per ogni articolazione di categoria deve essere individuato un referente, Presidente, Responsabile o Coordinatore.

Art. 10 – Congresso nazionale, territoriale e di categoria

Il Congresso territoriale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee di base degli iscritti e/o nelle assemblee territoriali o regionali di Categoria.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati espressi dai Congressi territoriali e dalle istanze associative APIQA delle categorie nazionali. Laddove non vi siano istanze associative territoriali e/o di Categoria, i delegati possono essere espressi direttamente dei corrispondenti livelli Confederali e/o di Categoria, purché questo sia espressamente previsto e normato dal Regolamento Congressuale di APIQA.

Compito del Congresso nazionale è quello di definire gli orientamenti e il programma dell’Associazione e di eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Comitato dei Garanti. Il Comitato Direttivo deve essere composto nel rispetto della norma antidiscriminatoria di cui alla delibera attuativa n.2 dello Statuto della CGIL, nel rispetto delle diversità ed alla presenza maggioritaria di lavoratrici e lavoratori, delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro, favorendo la presenza di giovani e immigrati.

I Congressi territoriali deliberano in merito agli organismi previsti per il proprio livello e ne eleggono i componenti.

L’articolazione di categoria, nella forma che questa può assumere, esprime delegati al livello congressuale corrispondente e forme proprie di coordinamento e rappresentanza.

Il Congresso si tiene di norma ogni quattro anni e può essere convocato con procedura straordinaria, secondo le norme previste da apposito regolamento.

Art. 11 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo nazionale è l’organo deliberante tra un Congresso nazionale e l’altro.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e le delibere sono valide se si è espressa almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il numero complessivo dei suoi componenti viene definito dal Congresso nazionale, al fine di garantire la rappresentanza di tutte le realtà associative ed associate.

Il Direttivo nazionale convoca il Congresso nazionale. Il Direttivo nazionale elegge:

il Presidente dell’Associazione;

i componenti del Comitato Nazionale di Presidenza.

il Presidente del Comitato Direttivo stesso

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, è convocato il Direttivo Nazionale ai fini dell’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Associazione relativo all’esercizio precedente. Entro la fine di ciascun anno è convocato il Direttivo Nazionale ai fini dell’approvazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio successivo.

Il Direttivo Nazionale definisce l’importo delle quote associative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del presente Statuto.

Transitoriamente, fino al prossimo congresso nazionale dell’associazione, il Direttivo Nazionale potrà essere integrato da rappresentanze delle APIQA costituitesi presso le categorie della CGIL, o da APIQA regionali o territoriali, o da organizzazioni associate, successivamente al congresso che approva il presente statuto, sulla base di un apposito regolamento.

Al Direttivo Nazionale sono invitati permanenti i componenti del Collegio dei Sindaci e i componenti del Comitato dei Garanti.

Art. 12 – Presidente di APIQA

Il Presidente di APIQA attua i deliberati congressuali e del Direttivo nazionale e rappresenta l’Associazione nella sua azione. Il Presidente è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, relativamente alla ordinaria amministrazione. In caso di urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al primo comma è affidata al Vicepresidente o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della CNP. Insieme con il Presidente del Direttivo convoca il Direttivo stesso.

Coordina l’attività del Comitato Nazionale di Presidenza di APIQA.

La carica di Presidente ha una durata di quattro anni e non può essere ricoperta per più di due mandati.

Per le modalità di elezione, si fa riferimento alla Delibera attuativa n.8 – Titolo II dello Statuto della CGIL.

Art. 13 – Comitato Nazionale di Presidenza

Il Comitato Nazionale di Presidenza: supporta e consiglia il Presidente di APIQA nelle sue funzioni istituzionali; ha potere di proposta e di indirizzo, in coerenza con i mandati congressuali e del Direttivo; ha funzioni di raccordo e coordinamento con i territori, le categorie e le altre realtà associative.

Il CNP si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di ¼ dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato di Presidenza, il Presidente può delegare, temporaneamente, compiti e funzioni specifiche.

Il Comitato Nazionale di Presidenza può proporre l’istituzione della figura del Vice Presidente di APIQA, da individuare tra i componenti del Comitato stesso. La proposta istitutiva, comprensiva della specificazione delle competenze del ruolo, deve essere approvata dal Direttivo Nazionale.

Il Presidente può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo, in apposita riunione.

Il numero dei componenti del Comitato Nazionale di Presidenza è stabilito dal Direttivo, che ne elegge i componenti, perseguendo la ricerca di una rappresentanza efficace ed equilibrata dei territori e delle categorie, nel pieno rispetto della norma antidiscriminatoria di cui alla delibera attuativa n. 2 dello Statuto della CGIL, nonché favorendo la partecipazione dei giovani e degli immigrati.

Per le modalità di voto si fa riferimento alla Delibera attuativa n.8 – Titolo 3 dello Statuto della CGIL.

La carica di componente del Comitato Nazionale di Presidenza ha una durata di quattro anni e non può essere ricoperta per più di due mandati.

Art 14 – Presidente del Comitato Direttivo

Il Presidente del Comitato Direttivo convoca il Direttivo Nazionale e lo presiede.

Il Presidente del Comitato Direttivo garantisce che i lavori del Direttivo si svolgano secondo l’apposito regolamento e in attuazione delle decisioni congressuali, ne garantisce il corretto svolgimento e cura la verbalizzazione dei lavori.

Il Comitato Direttivo può decidere di integrare il ruolo del Presidente con un Vicepresidente o con un Ufficio di Presidenza, regolandone funzioni e modalità di elezione, nel rispetto di quanto già previsto dal presente Statuto.

Art. 15 – Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa di APIQA. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso nazionale.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione. Rispondono del loro operato davanti agli Organi giurisdizionali interni.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio di APIQA, controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 16 – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è l’organo di giurisdizione interna di APIQA. È composto da un Presidente e da due membri effettivi, ed è eletto dal Congresso Nazionale a voto palese tra le iscritte/iscritti con riconosciuti prestigio, autonomia e competenza.. Al Comitato dei Garanti possono far ricorso gli iscritti in ordine all’applicazione dello Statuto, del regolamento e dei deliberati congressuali.

Al Presidente spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

Il Presidente del Comitato è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo

Art. 17 – Eleggibilità

Tutti i soci con i requisiti previsti dallo Statuto possono accedere agli organi direttivi dell’Associazione.

Titolo IV – Patrimonio ed esercizio finanziario Art. 18 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

contributi definiti attraverso il Patto di Affiliazione con la CGIL;

quote associative e contributi degli iscritti;

sovvenzioni, rimborsi e contributi di enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, purché non in contraddizione con lo Statuto di APIQA;

rimborsi derivanti da convenzioni;

ogni altro tipo di entrate, compatibilmente con lo Statuto e i principi dell’Associazione.

Art. 19 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto un Bilancio Preventivo ed un Bilancio Consuntivo. I bilanci, redatti secondo gli obblighi di legge, sono predisposti dal Presidente, sottoposti al Collegio dei Sindaci revisori, e devono essere approvati dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il bilancio d’esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico o rendiconto di gestione e da una nota integrativa. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 20 – Avanzi di gestione

All’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati, da parte dell’Associazione, al fine di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 21 – Trattamento dei dati

APIQA tutela la protezione dei dati e gli altri diritti e libertà fondamentali della persona applicando il Regolamento UE 679/2016 e le altre norme eurounitarie e nazionali in materia. APIQA delinea le modalità di applicazione di detta normativa, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 679/2016, mediante Regolamento sul Trattamento dei Dati approvato dal Comitato Direttivo ed ispirato al Regolamento Confederale sul Trattamento dei Dati vigente in CGIL e alle Linee Guida adottate dal Centro Confederale Nazionale.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è designato dal Comitato Direttivo che può attribuirgli compiti ulteriori rispetto a quelli previsti nell’art. 39 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 22 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Congresso nazionale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato esclusivamente dal Congresso Nazionale, in seduta ordinaria o straordinaria. Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti degli aventi diritto. In caso di scioglimento il patrimonio sarà attribuito ad altra Associazione perseguente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in accordo con la CGIL Nazionale, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Roma, 1° marzo 2023, approvato dal I Congresso nazionale APIQA.